Il Decreto n. 212/2023, noto come “Salva-superbonus”, rappresenta un passo importante nel panorama delle agevolazioni fiscali nel settore edilizio. Recentemente approvato dal Senato, questo decreto ha introdotto modifiche significative rispetto alle disposizioni originarie, con particolare riguardo a specifiche situazioni.
Il percorso parlamentare del decreto non ha riservato particolari sorprese, confermando le disposizioni originali senza variazioni durante la conversione in legge. Questa stabilità riflette la volontà politica di garantire una certa prevedibilità al settore delle costruzioni e della ristrutturazione edilizia.
Tuttavia, nel tempo sono emerse complessità applicative e interpretative che hanno generato preoccupazioni tra i contribuenti, soprattutto riguardo alla possibilità di restituire le somme già percepite in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti previsti.
In attesa di una modifica sostanziale della normativa, si è preferito intervenire con un decreto mirato a sanare le situazioni di incertezza. Le disposizioni introdotte prevedono espressamente la non restituzione delle somme già incassate attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura per i contribuenti che, in buona fede, hanno avviato interventi senza raggiungere il miglioramento energetico previsto.
Come funziona la "sanatoria"
Il legislatore ha stabilito che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per i quali siano state esercitate le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, basandosi su stati di avanzamento dei lavori fino al 31 dicembre 2023 (minimo del 30%), non saranno soggette a recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di mancata ultimazione degli interventi.
Questo significa che anche in caso di mancata conclusione dei lavori o mancato raggiungimento del miglioramento energetico previsto, le detrazioni fiscali non saranno recuperate.
Tuttavia, è importante sottolineare che questa disposizione si applica esclusivamente agli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, e non trovano applicazione per le detrazioni fiscali fruite direttamente in dichiarazione dei redditi senza avvalersi delle suddette opzioni.
Infine, l'Agenzia delle Entrate può disporre il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari che hanno acquistato il credito in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa .
Queste nuove disposizioni offrono maggiore certezza ai contribuenti e incentivano gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, fornendo un quadro normativo più chiaro e stabile.