Pubblicato il 14 aprile 2020/ Tasse /
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ECOBONUS 110%

Vogliamo aprire il nostro Blog con un primo articolo incentrato su uno dei temi più caldi degli ultimi giorni che ha attirato senza dubbio l’ interesse di molti: la detrazione del 110% per l’Eco bonus e per il sisma bonus.

Ciò che viene riportato in questa norma avrà sicuramente, qualora venga riconfermata in toto, un forte impatto e una spinta a tutto il settore dell’edilizia e dell’impiantistica specializzata con conseguenti ricadute anche sull’economia e sull’ambiente.

Cerchiamo però di capire mediando fra quello che ci viene proposto dai media e quello che è poi la realtà effettiva di cosa in sostanza si parla all’interno dell’art. 119 del nuovo decreto Rilancio.

 

QUALI LAVORI RIENTRANO NELL’ECOBONUS 110%

Partiamo subito con il primo punto fondamentale su cui porre l’attenzione e che riguarda quali sono i tipi di lavori a cui si applica l’articolo in questione, dato che non tutti i lavori di ristrutturazione e di miglioramento dell’efficienza energetica possono essere presi in considerazione. Su questo infatti la norma fra l’altro non chiara come si converrebbe per una norma di un certo livello e come di consueto avrà bisogno di successive note interpretative e circolari aggiuntive che ne esplichino ulteriormente i contenuti.

La norma inoltre non è immediatamente applicabile in quanto richiede l’emanazione di ulteriori decreti che ne possano  regolamentare alcuni aspetti procedurali, ed è necessario attendere l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dia maggiore definizione del passaggio  “le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla entrate in vigore del decreto” (comma 14).

I SOGGETTI INTERESATI

Continuiamo pertanto con la definizione di chi sono i soggetti che possono usufruire del Bonous al 110%. Questi i soggetti :

  • Condomini
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa e arti e professioni.
  • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
  • Società aventi i requisiti per la gestione in house providing per immobili propri o gestiti per conto dei comuni e le Cooperative di abitazione indivise.

TIPI DI INTERVENTI

Per quanto riguarda le spese che danno diritto alla detrazione del 110% da recuperare in 5 anni, devono essere

sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi su edifici condominiali e per singole unità immobiliari

ed edifici unifamiliari adibiti solo ad abitazione principale.

Tali interventi  possono essere di quattro tipi:

1. Efficienza energetica

2. Riduzione rischio sismico

3. Fotovoltaico e loro sistemi di accumulo

4. Installazione di colonnine per ricarica veicoli elettrici

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Per quanto concerne i lavori di efficientamento energetico possiamo distinguere due categorie di edifici:

  • Edifici Condominiali
  • Edifici unifamiliari.

Nella categoria degli edifici Condominiali  rientrano “gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;

La spesa deve superare euro 60.000 per numero di unità immobiliare che compongono l’edificio. In aggiunta

Rientrano anche “gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria e condensazione, a pompe di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo”.

La spesa massima è di € 30.000 per il numero delle unità immobiliari dell’edificio condominiale.

Mentre per quanto riguarda la categoria degli edifici unifamiliari è possibile procedere  “per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici”. La spesa massima è di € 30.000.

Quindi per quanto riguarda il resto dei punti presenti alla voce efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90 del 2013, come l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, pannelli solari ecc, questi continuano ad usufruire delle vecchie detrazioni.

Questo almeno che, dice il comma 2, gli interventi esclusi “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1”.

Su questo punto sorge la prima domanda e cioè: in che misura gli interventi esclusi devono essere effettuati congiuntamente agli interventi incentivati per scontare l’aliquota del 100%?

Sebbene sia utile attendere un intervento che spieghi meglio questo dettaglio, rimane tuttavia ragionevole dedurre che si rispetti un criterio di prevalenza, in sostanza che per esempio le spese per la sostituzione di infissi o per le per le schermature solari, non potranno essere sicuramente superiori alla spesa per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

RISCHIO SISIMICO

A pieno titolo rientrano inoltre tutte quelle spese connesse alla riduzione del rischio sismico sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 all’interno della detrazione del 110%, a patto che gli edifici siano ubicati in zone con una bassa probabilità sismica (zona sismica 4). Anche per questi interventi, e lo vedremo di seguito, sarà possibile scegliere, al posto della detrazione fiscale, per un corrispondente credito d’imposta.

Qual’ora si opti per la cessione di detto credito all’impresa di assicurazione per la copertura del rischio di eventi calamitosi dell’edificio oggetto degli interventi, tale detrazione prevista alla lettera f-bis) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, che di norma è del 19% del premio annuo, viene aumentata adesso al 90%.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMOLO

Venendo alle spese per impianti fotovoltaici e loro sistemi di accumulo la cui detrazioni fiscali sono previste a regime dall’art. 16 bis comma 1 del TUIR nella misura del 50% per dieci anni, tali spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31/12/2021 e per un importo massimo di € 48.000 godono adesso della detrazione del 110% che dovranno essere ripartite in 5 anni e di pari importo.

 

Vige però il limite di spesa a KWh di potenza nominale che varia da € 2.400 a € 1.600 rispettivamente se l’intervento viene effettuato in concomitanza con gli altri interventi che godono dell’incentivo dell’Ecobonus o con altri lavori edili che possono essere di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica.

Tutti questi interventi che sono previsti dalla norma dovranno avere come scopo ultimo quello del miglioramento di due classi energetiche degli edifici o a limite potrare ad una classe energetica più alta che dovrà essere certificata con l'attestazione di prestazioni energetica (APE).

Anche le spese per l’installazione presso gli edifici di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli godono della possibilità di avere la medesima detrazione del 110% delle spese da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali, ma tale installazione deve rientrare in uno dei più ampi interventi previsto dal decreto rilancio per l’efficientamento energetico (comma 1 del decreto).

ECOBONUS 110% CEDIBILE ?

La cosa più interessante di questa norma sta proprio nel fatto che i soggetti che sosterranno le spese per gli interventi posti ad incentivo potranno optare per trasformare la detrazione fiscale, di cui hanno diritto, in un credito d’imposta cedibile così come disciplinato dagli articoli 121 e 122 del decreto stesso. Inoltre avranno la possibilità di scegliere tra la pura cessione del credito oppure ricevere uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che verrà recuperato sotto forma di credito d’ imposta da quest’ultimo, con la facoltà di poter cedere nuovamente tale credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Qual’ora si decida di optare tra cessione del credito o sconto in fattura sarà necessario che venga rilasciato un  visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti al diritto alla detrazione d’imposta per tutti gli interventi sopra elencati.

Questo  visto potrà essere rilasciato dai Dottori Commercialisti, dai Consulenti del lavoro e dai CAF. In ultimo, si rammenta che la scelta tra cessione del credito o sconto andrà effettuata esclusivamente per via telematica come da disposizione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere adottata entro 30 giorni dal decreto.

Tutti gli interventi sottoposti ad incentivo fiscale dovranno passare la verifica dei requisiti da parte dei vari tecnici che predisporranno i documenti da inviare in copia all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

NUOVI AGGIORNAMENTI

Per ognuno dei punti che abbiamo trattato in questo post vi rimandiamo a gli approfondimenti che faremo nei prossimi giorni attraverso l’intervento di alcuni esperti nei relativi campi di interesse.

Inoltre vi terremo aggiornati non appena ci sarà un nuova pubblicazione in gazzetta su quei punti da definire.

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